I cittadini comunitari godono, in generale, della libertà di ingresso e di soggiorno nel territorio italiano, dove possono esercitare attività di lavoro subordinato, essendo equiparati ai lavoratori italiani sia dal punto di vista giuslavoristico che previdenziale.
Tuttavia, il lavoratore comunitario deve soddisfare alcune condizioni, in base alla durata del proprio soggiorno:
Il lavoratore extra-comunitario che risiede all’estero può entrare regolarmente in Italia per svolgere la propria prestazione lavorativa e – da parte sua – il datore di lavoro può assumere un lavoratore extra-comunitario, solo una volta completati i seguenti step:
Il datore di lavoro che intende instaurare un rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato che determinato, con un lavoratore extra-comunitario residente all’estero, di cui ha conoscenza diretta, deve:
Se il datore di lavoro non ha una conoscenza diretta del lavoratore extra-comunitario, deve richiedere il nulla osta per una o più persone iscritte in apposite liste previste dagli accordi o intese bilaterali con Stati extra UE.
La richiesta di nulla osta deve essere presentata in via telematica, compilando la domanda in modalità on line direttamente sul sito del ministero dell’Interno.
Il nulla osta può essere rifiutato e, se già rilasciato, revocato nelle seguenti ipotesi:
Per talune categorie di lavoratori extra-comunitari l’ingresso in Italia e il soggiorno nel nostro Paese avviene a prescindere dal rispetto delle quote annuali di ammissione nel territorio nazionale. Si tratta di lavoratori esercenti attività particolari, assunti generalmente con contratto a tempo determinato, e di lavoratori c.d. altamente qualificati, per i quali, tra l’altro, è prevista una procedura alternativa semplificata.